CCNL Scuola Personale ATA: le proposte dell’ARAN

Avanzano le trattative per migliorare il nuovo sistema ordinamentale

Si è tenuto il 20 dicembre il confronto al tavolo di trattativa sul settore ATA per il rinnovo del CCNL 2019-2021. L’ARAN ha innanzitutto proposto la valorizzazione del ruolo dei DSGA, anche in virtù degli aumenti retributivi attribuiti ed equivalenti a quelli dei docenti laureati di scuola secondaria di secondo grado; ha, inoltre, evidenziato che l’area delle Elevate Qualificazioni è ad incarico, secondo quanto avviene anche in tutti gli altri comparti del pubblico impiego; per quanto riguarda i DSGA di ruolo ha stabilito che questi debbano avere una garanzia dell’incarico triennale e, allo scadere di questo, una garanzia della continuità di sede dove potranno rimanere fino a quando non si creeranno situazioni di soprannumerarietà.
Tali proposte hanno l’obiettivo principale di risolvere i problemi creati a causa dell’elevato numero di sedi vuote nel profilo di DSGA.
Per quanto riguarda, invece, gli altri profili sono state apportate alcune modifiche nelle declaratorie di area; per l’area dei CS e dei CS dei Servizi vengono mantenute le differenze e viene specificato che dovranno svolgere solo assistenza di base alla persona. 
Secondo la Flc-Cgil nelle proposte Aran si registrano alcuni avanzamenti per un contratto che possa migliorare la qualità dei servizi della scuola, come ad esempio relativamente agli incarichi di Elevata Qualificazione che disegnano un nuovo modello di posizioni organizzative.
Sul trattamento economico entrambe le parti stipulanti hanno ribadito la volontà di incrementare l’indennità di direzione sia per la parte fissa che variabile e l’indennità di reggenza da dare ai DSGA.
Il tavolo è stato aggiornato a dopo le festività natalizie.

CCNL Abbigliamento e Chimica – Artigianato: varata la piattaforma rivendicativa

Richiesti incrementi retributivi, un aumento delle maggiorazioni per turni notturni e disagiati ed avanzamenti normativi in tema di diritti del lavoro

È stata varata la scorsa settimana, dalla delegazione trattante dei sindacati di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore artigianato Area tessile-moda e chimica-ceramica, in scadenza il prossimo 31 dicembre. Nel settore in oggetto operano circa 270 mila addetti in quasi 100 mila imprese, di cui 155 mila nel comparto tessile e moda e 95 mila in quello chimico ceramico e della gomma plastica.
La piattaforma, che avrà vigenza per il periodo 2023-2026, è stata inviata alle associazioni datoriali di Cna, Confartigianato, Casartigiani e Claai al fine di iniziare al più presto le trattative.
Dal punto di vista economico, per tutelare il potere d’acquisto dei salari, i Sindacati richiedono un incremento complessivo pari a:
206,00 euro sul salario di riferimento per i comparti tessile moda al livello 3°;
207,00 euro sul salario di riferimento per il comparto chimico, gomma plastica, vetro al livello 3°;
206,00 euro sul salario di riferimento per il comparto ceramica al livello E.
Viene richiesto, inoltre, l’aumento delle maggiorazioni per i turni notturni e disagiati, e un aumento del contributo destinato al Fondo di previdenza integrativa, a carico delle aziende, in favore di tutti i lavoratori iscritti. I sindacati chiedono altresì l’introduzione dell’elemento perequativo di garanzia retributiva per quei lavoratori che, decorsi i termini per la stipula dei contratti integrativi regionali, siano ancora sprovvisti del salario di produttività.
Dal punto di vista normativo, nella piattaforma rivendicativa sono presenti richieste di avanzamento normativo in tema di diritti del lavoro e in particolar modo verso il rispetto della legalità lungo la filiera, la formazione continua e permanente, l’estensione del diritto assembleare, l’estensione della contrattazione di secondo livello con possibilità di riduzione dell’orario di lavoro, il miglioramento delle normative connesse al tema della parità di genere, della genitorialità condivisa e della violenza di genere.

Manovra 2023: esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

L’articolo 1, comma 281, del disegno di Legge di bilancio 2023, come modificato dalla Camera, conferma, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero – già previsto per il 2022 – sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici. Tale esonero è pari al 2 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro, ma è pari  al 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

L’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 121, L. 234/2021) nella misura dello 0,8% sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad eccezione di quelli domestici, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, a condizione che la predetta retribuzione imponibile non eccedesse l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
La suddetta percentuale dello 0,8 è stata successivamente elevata a 2 punti percentuali (art. 20, D.L. 115/2022) per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 nei confronti dei medesimi lavoratori e alle stesse condizioni retributive.

Il comma 281 del disegno di Legge di bilancio 2023, come approvato dalla Camera, prevede che l’esonero parziale in argomento sia prorogato, alle medesime condizioni, per l’intero 2023. Inoltre, si stabilisce che, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la predetta misura dell’esonero è incrementata di un ulteriore punto percentuale. Pertanto, tale esonero è pari 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro (in luogo dei 1.538 euro originariamente previsti nel testo del disegno di legge). 
Tenuto conto dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Eber: erogato l’aiuto economico contro il caro energia

Corrisposto il sostegno economico contro il caro energia, dall’Ente Bilaterale dell’Artigianato in Emilia Romagna (Eber) 

Per far fronte al caro energia che sta caratterizzando in questo periodo il nostro Paese, Cgil, Cisl e Uil Emilia Romagna con le associazioni artigiane, hanno sottoscritto un accordo che prevede l’erogazione, da parte dell’Eber, di una prestazione economica pari a 350,00 euro, da destinare a tutto il personale impiegato di settore avente un Isee di importo fino a 25mila euro, che ne farà richiesta nel 2023.
Tale somma, corrisposta a titolo di “caro energia”, rientra infatti tra le prestazioni che il Fondo di welfare contrattuale eroga in favore dei dipendenti.
Nell’accordo è previsto altresì, il riconoscimento di un contributo a favore delle Aziende che decidono d’investire nella riconversione energetica e ambientale.
A tal proposito, è bene ricordare che, l’Ente bilaterale dell’Artigianato viene costantemente alimentato dalle contribuzioni previste contrattualmente delle imprese del comparto: oltre ad operare sugli ammortizzatori sociali, interviene pure per integrare il reddito dei lavoratori e gli investimenti delle imprese. Il Fondo di welfare contrattuale invece, opera al fine di integrare e sostenere la maternità ed i  congedi parentali; la frequenza scolastica dall’asilo fino all’università; la non autosufficienza; l’acquisto e la ristrutturazione prima casa; gli investimenti delle imprese; il consolidamento occupazionale; la transizione energetica; la transizione digitale; la formazione.
Da ultimo, le OO.SS. regionali ci tengono ad affermare che, l’intervento economico posto in essere, rafforza di molto il welfare contrattuale dell’artigianato, dando concrete risposte ai bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici artigiane in Emilia Romagna.
Difatti, proprio questa nuova prestazione straordinaria, messa a disposizione del personale operante nel settore, conferma l’importanza e la validità della bilateralità regionale.

Legge di bilancio 2023: esoneri contributivi assunzioni 2023

Il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, approvato dalla Camera, è ora al vaglio del Senato. Fra le disposizioni in materia di lavoro, l’articolo 1, commi da 294 a 300, introduce nuove disposizioni e proroghe in materia di esoneri contributivi riconosciuti ai datori di lavoro privati per le assunzioni di determinati soggetti, effettuate nel 2023, previa autorizzazione della Commissione europea.

Beneficiari Rdc

Innanzitutto, al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Tale esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico ed è riconosciuto:

  • per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua (l’importo originariamente previsto nel disegno di legge era di 6.000 euro), riparametrato e applicato su base mensile;
  • in alternativa all’esonero previsto dall’articolo 8 del D.L. 4/2019 per l’assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza. Il richiamato articolo 8 del D.L. 4/2019 – si ricorda – ha previsto, a favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo determinato, indeterminato o di apprendistato percettori del reddito di cittadinanza, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore e, comunque, non superiore a 780 euro mensili. 

L’esonero in argomento è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel medesimo arco temporale del 1° gennaio 2023/31 dicembre 2023.

Giovani al di sotto dei trentasei anni

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, sono estesi inoltre gli esoneri per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel 2023 e relative a soggetti che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa:

  • nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, e nel limite massimo di importo elevato a 8.000 euro su base annua;
  • per un periodo massimo di trentasei mesi, come previsto a regime, elevato però in via transitoria a quarantotto mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
  • ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L’esonero totale dal versamento dei contributi non si applica ai rapporti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico; alle prosecuzioni di contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato; alle assunzioni, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Donne lavoratrici svantaggiate

Esteso, altresì, alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni delle medesime effettuate nel biennio 2021-2022. Pertanto, il citato esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e nel limite massimo di importo innalzato a 8.000 euro su base annua, per la durata di dodici mesi in caso di contratto a tempo determinato e di diciotto mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, per le assunzioni effettuate nel 2023 di donne:

  • con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Giovani imprenditori agricoli

Infine, la Legge di bilancio proroga al 31 dicembre 2023 il termine finale entro cui effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della decontribuzione prevista dalla normativa vigente, vale a dire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant’anni.

 

La Camera dà il via libera alla Legge di bilancio 2023: gli aspetti relativi al lavoro

L’assemblea di Montecitorio ha approvato la manovra finanziaria che ora passa all’esame del Senato. Rafforzato l’esonero contributivo per i lavoratori dipendenti, rivista la disciplina sulla decontribuzione per favorire le assunzioni stabili (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 24 dicembre 2022).

Il testo della Manovra 2023 ha ricevuto l’ok della Camera dei deputati. L’aula di Montecitorio ha anche votato la nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025, approvata dal Consiglio dei ministri che apporta le modifiche al disegno di legge derivanti dagli emendamenti approvati alla stessa Camera nel corso della discussione parlamentare. 

Il disegno di Legge di bilancio 2023-2025, comprensivo degli emendamenti approvati, attesta il saldo netto da finanziare di competenza a circa 200,7 miliardi di euro nel 2023, 134,2 miliardi di euro nel 2024 e a 113,2 miliardi di euro nel 2025. Il corrispondente livello del saldo netto da finanziare di cassa risulta pari a 255,7 miliardi nel 2023, 176,2 miliardi nel 2024 e 149 miliardi nel 2025.

In particolare, sul versante del lavoro e delle politiche sociali c’è da segnalare il rafforzamento, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, dell’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti. Viene infatti elevato da 20.000 euro annui a 25.000 euro annui il limite retributivo per il riconoscimento dell’ulteriore esonero di un punto percentuale della contribuzione a carico del lavoratore (al netto degli effetti fiscali indotti 378 milioni nel 2023 e 70 milioni nel 2024), passando in questo caso dal 2 al 3%. Si rivede, inoltre, la disciplina sulle diverse forme di decontribuzione volte a promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, l’occupazione giovanile e l’assunzione di donne, innalzando il limite massimo dell’esonero da 6.000 euro annui a 8.000 euro annui (al netto degli effetti fiscali 41,7 milioni nel 2023, 79,7 milioni nel 2024 e 57,1 milioni nel 2025). In favore delle famiglie, si potenzia l’assegno unico universale, incrementando del 50% la maggiorazione mensile riconosciuta per i nuclei con quattro o più figli (64 milioni nel 2023, 67,8 milioni nel 2024, 69,4 milioni nel 2025 e oltre 70 milioni dal 2026).

Prevista anche un’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo con risorse pari a 60 milioni di euro per il 2023, 6 milioni di euro per il 2024 e 8 milioni di euro per il 2025.

Per quel che riguarda le pensioni, invece, per il 2023 per i soggetti con età pari o superiore a 75 anni si eleva al 6,4% la percentuale di incremento transitorio della pensione prevista per i pensionati con un trattamento pensionistico pari o inferiore al trattamento minimo INPS (270 milioni nel 2023).

CCNL Moda (Conflavoro-Confsal): corresponsione dell’elemento di garanzia retributiva

Con la retribuzione del mese di gennaio viene corrisposto a tutti i lavoratori l’importo di 300,00 euro a titolo di elemento di garanzia retributiva

Le imprese del settore moda rientranti nel campo di applicazione del CCNL, in assenza di contrattazione aziendale o territoriale, corrispondono annualmente l’importo di 300,00 euro a tutti i lavoratori a titolo di elemento di garanzia retributiva.
L’importo viene corrisposto in concomitanza con la retribuzione del mese di gennaio di ogni anno ai lavoratori in forza al 1° gennaio ed aventi diritto in base alla situazione retributiva rilevata nel precedente anno, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’elemento di garanzia retributiva in quanto individualmente erogato. Tale importo è onnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR e deve essere riproporzionato in base al numero di mesi o frazione di mese effettivamente lavorati, nonché per i lavoratori part-time in base all’orario contrattuale.
Per le imprese con situazione di crisi, rilevata nell’anno precedente o corrente all’erogazione del suddetto importo, che abbiano fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali, è possibile, mediante accordo aziendale definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, sospendere, ridurre o differire il versamento dell’importo per l’anno di competenza. 

CCNL Chimica – Piccola Industria e Chimica Artigianato: stabilite le piattaforme

Le richieste dei sindacati si incentrano su aumenti salariali e maggiori tutele normative

Entrambi i contratti scadranno il prossimo 31 dicembre ed i sindacati (Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil) hanno stabilito in questi giorni le piattaforme, che verranno inviate alle controparti, per i rinnovi relativi al triennio 2023-2025.
Di seguito gli argomenti trattati.
Minimi retributivi
Per il CCNL Chimica – Piccola Industria richiesti:
–  177,00 euro sul salario di riferimento per il comparto chimico, concia e settori accorpati (livello A);
–  219,00 euro sul salario di riferimento per il comparto plastica e gomma;
–  203,00 euro sul salario di riferimento per il comparto abrasivi, vetro meccanizzato, vetro trasformazione, vetro soffiato;
  201,00 euro sul salario di riferimento per il comparto ceramica.
Per il CCNL Chimica Artigianato richiesti:
–  211,00 euro sul salario di riferimento per i comparti tessile e abbigliamento-moda-calzature (livello 3° bis) e per i comparti pelli e cuoio-occhiali-giocattoli-penne, spazzole e pennelli (livello 3°);
–  177,00 euro sul salario di riferimento per il comparto chimico e settori accorpati (livello A);
–  219,00 euro sul salario di riferimento per il comparto plastica e gomma;
–  203,00 euro sul salario di riferimento per il comparto abrasivi;
–  201,00 euro sul salario di riferimento per il comparto ceramica;
–  203,00 euro sul salario di riferimento per il comparto vetro, vetro trasformazione, vetro soffiato.
Si richiedono, inoltre, un aumento delle maggiorazioni turni e straordinari ed un aumento del contributo destinato al fondo di previdenza integrativa, a carico delle aziende, in favore di tutti i lavoratori iscritti.
Argomenti che dovranno essere trattati sono, inoltre, la formazione continua e permanente, l’ estensione del diritto assembleare e della contrattazione di secondo livello con possibilità di riduzione dell’orario di lavoro, il miglioramento delle normative connesse al tema della parità di genere, della genitorialità condivisa e della violenza di genere.

 

CCNL Federculture: raggiunta l’intesa sul rinnovo contrattuale 

Novità su incrementi salariali, corresponsione dell’Una Tantum, incrementi su accantonamenti per il Fondo valorizzazione del personale, ferie, riposi domenicali

Dopo un lungo confronto, il 20 dicembre 2022 si è finalmente raggiunta l’intesa sul rinnovo del CCNL Federculture 2019-2021.
Di seguito, le prime importanti novità:
– un incremento salariale del 3,5% parametrato sul livello ex C1 a cui si aggiungerà l’1% da destinare all’introduzione di un Fondo Sanitario per il personale;
– entro il mese di febbraio 2023, verrà corrisposta una Una Tantum pari a 500,00 euro, riparametrata sui vari livelli, per il periodo tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2021, a cui si aggiungeranno gli arretrati relativi al periodo 1° dicembre 2021 – dicembre 2022 da corrispondere entro aprile 2023;
– ripristino ed incremento dell’accantonamento per il Fondo della valorizzazione del personale ex art. 64 ter che consentirà, in sede di trattativa decentrata, di condividere con le OO.SS. progetti di sviluppo e crescita professionale.
Respinti poi i tentativi da parte dei datori di lavoro di aumentare le quote di flessibilità, poiché ciò avrebbe comportato l’implementazione del precariato nei posti di lavoro, ed introdotte invece, le clausole di maggior tutela del personale in caso di cambi appalto ripristinando la centralità del confronto con il sindacato.
Il rinnovo contrattuale, è stato l’occasione per la Fp-Cgil, di chiarire in maniera definitiva le giuste interpretazioni su ferie per il personale in turno, l’introduzione del riposo domenicale per il personale impegnato anche nei giorni festivi ed il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni anche in caso di prestazioni con accantonamento in banca ore.
Da ultimo è bene ricordare che, già nei primi mesi che verranno, si riaprirà la discussione per le annualità 2022-2024, che verterà pure su argomenti non ancora stati esauriti, sebbene sin dai prossimi giorni, nei vari territori e posti di lavoro, saranno organizzate assemblee per il confronto con il personale di settore, al fine di illustrare in modo più ampio, il testo sottoscritto.

Welfare aziendale: le indicazioni dell’INPS su profili previdenziali e operazioni di conguaglio

L’INPS, in materia di welfare aziendale, fornisce istruzioni sulle operazioni di conguaglio da parte dei datori di lavoro e sull’esposizione dei relativi dati nel flusso Uniemens, soffermandosi, in particolare, sui fringe benefit (INPS, messaggio 22 dicembre 2022, n. 4616).

L’INPS, dopo aver riassunto la normativa vigente in materia di welfare aziendale, con particolare riferimento ai fringe benefit, si sofferma su alcuni profili previdenziali. Infatti, viene ribadito che, nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, occorre tenere conto altresì del regime di esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe benefit) se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro, come previsto dal comma 3, articolo 51, TUIR. ll superamento del suddetto importo comporta l’inclusione nel reddito di lavoro dipendente anche della quota di valore inferiore al medesimo limite e, conseguentemente, l’assoggettabilità per l’intero valore al prelievo previdenziale.

 

Su tale limite massimo di esenzione, nonchè sulle tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, è intervenuto il Decreto Aiuti quater che, da un lato ha disposto l’elevazione della soglia di esenzione fino a 3.000 euro esclusivamente per l’anno 2022 e, dall’altro, ha incluso tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sempre per il solo 2022.

 

Si tratta delle utenze riguardanti immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. Sono altresì comprese le utenze che vengono ripartite fra i condomini (ad esempio, quelle idriche o di riscaldamento), con riferimento alla quota rimasta a carico, e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfettario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.

 

Tra le misure di welfare aziendale, si deve poi tener presente anche del cd. bonus carburante la cui disciplina prevede che, limitatamente al periodo d’imposta 2022, i datori di lavoro privati possono erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.

 

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit e/o al bonus carburante risultino superiori ai limiti rispettivamente previsti per il periodo d’imposta 2022 (ovvero 200 euro per il bonus carburante e/o 3.000 euro per i fringe benefit), il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente. Per la determinazione dei limiti citati si dovrà tenere conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

 

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits e/o del bonus carburante dal medesimo erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

 

L’INPS si sofferma poi sulle operazioni di conguaglio in capo ai datori di lavoro, precisando che gli stessi: 1) porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel periodo d’imposta 2022 qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000 euro (in relazione ai fringe benefit) e superiore a 200 euro (in relazione al bonus carburante) e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno; 2) provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.

 

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore ai predetti limiti, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

 

L’Istituto, nel messaggio in oggetto, fornisce infine le istruzioni operative per il recupero della contribuzione versata, indicando le diverse modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens per le denunce di competenza dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023.