Fondo FSBA: approvato il nuovo regolamento



Dal 1°gennaio 2023 è in vigore il nuovo regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato


In ragione degli Accordi Interconfederali, FSBA ha modificato il Regolamento al fine di conformarsi alla Legge 234/2021 e al D.L. 4/2022, che hanno in parte riformato l’assetto della disciplina degli ammortizzatori sociali.
A tal proposito, si specifica che per “AIS” si intende l’assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie di cui possono beneficiare i lavoratori subordinati riferibili a datori di lavoro vincolati a FSBA che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore;  per “ACIGS” si intende, invece, l’assegno di integrazione salariale per ragioni straordinarie di cui possono beneficiare i lavoratori subordinati riferibili a datori di lavoro vincolati a FSBA che abbiano alle proprie
dipendenze più di 15 lavoratori.
A far data dal 1°gennaio 2023 la contribuzione relativa all’AIS, all’AGIGS e al contributo addizionale è pari a quanto disposto nello schema che segue: 


















  Aliquota contributiva  Ripartizione delle aliquote contributive
Datori di lavoro sino a 15 lavoratori 0,60% in relazione alla RIP – retribuzione imponibile ai fini previdenziali 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di

lavoro

Datori di lavoro – più di 15 lavoratori 0,60% + 0,40% in relazione alla RIP – retribuzione imponibile ai fini previdenziali 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di

lavoro

per i Datori di lavoro con più di 15 lavoratori che presentano domanda ACIGS 4% per la contribuzione addizionale ACIGS – in relazione alle retribuzioni perse di cui all’art. 5 d.lgs. 148/2015 A carico del datore di lavoro 

A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, è stabilita una contribuzione addizionale ridotta del 50%.
Inoltre, è previsto l’assegno di integrazione salariale, per ragioni ordinarie e straordinarie, nel limite unico del vigente massimale mensile pari a 1.222,51 euro e successivi adeguamenti, ai lavoratori che abbiano un’anzianità di almeno 30 giorni effettivi di impiego
Infine, i datori di lavoro che non siano in regola con la contribuzione obbligatoria relativa agli anni 2019, 2020, 2021 possono versare, in alternativa al corretto adempimento di quanto dovuto, il contributo una tantum pari a 100,00 euro per anno per ciascuna posizione lavorativa dichiarata dal datore di lavoro, relativa a ciascuna annualità.






 


 


 

Fondo Fontur: previsto il pagamento del contributo entro il 31 gennaio 2023

L’importo del versamento sarà di 12,00 euro al mese per tutti i lavoratori del Settore Turismo – Catene Alberghiere

Il Fondo Fontur, Fondo per l’assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale per tutti i dipendenti dell’’Industria Turistica, è previsto dal CCNL Turismo – Catene Alberghiere sottoscritto tra la la Federazione Nazionale Industria dei Viaggi e del Turismo (Federturismo Confindustria), Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti (Anesv), Associazione Imprenditori Intrattenimento (Assointrattenimento), Associazione Imprenditori Turistici Balneari (Assobalneari Italia), Associazione Imprenditori Turistici Balneari (Assomarinas), Astoi – Confindustria Viaggi, Ucina – Confindustria Nautica, l’Associazione Italiana Confindustria Alberghi (Confindustria Aica) e la Filcams – Cgil, la Fisascat – Cisl, aderente alla Fist – Cisl e la Uitucs.
Come previsto dal CCNL il contributo pagato al Fondo, da versarsi in un’unica rata entro il 31 gennaio di ciascun anno, è di 120,00 euro a carico dell’azienda, ovvero 10,00 euro al mese, per ciascun lavoratore assunto sia a tempo pieno che parziale e 24,00 euro, ovvero 2,00 euro al mese, a carico del dipendente.
Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa/economica del CCNL Industria Turistica si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa e conseguentemente i lavoratori hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie. Inoltre, il lavoratore ha la facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione individuale a copertura di eventuali periodi nei quali usufruisce di disoccupazione o di mobilità per le quali siano state esperite le relative procedure di legge. 
l versamento del contributo Fontur deve essere effettuato mediante bonifico.
Di seguito i riferimenti bancari:
Monte Dei Paschi di Siena
Fontur – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa –
IBAN IT 16  X  01030   03215   000002146201
Dopo aver effettuato il versamento è necessario segnalare gli estremi del bonifico nella sezione Gestione pagamenti dell’ area riservata aziende.

Esonero contributivo 3% per i dipendenti: le istruzioni operative dell’INPS

L’Istituto ha emanato una apposita circolare per l’applicazione del beneficio ai lavoratori previsto dalla Legge di bilancio 2023 (INPS, circolare 24 gennaio 2023, n. 7).

La proroga e l’aumento in talune condizioni, per l’anno 2023, dell’esonero dei contributi IVS a carico dei dipendenti a suo tempo previsto per lo scorso anno dalla Legge di bilancio 2022 è l’argomento affrontato dalla circolare in commento dell’INPS. In effetti, l’ultima manovra finanziaria (articolo 1, comma 281, Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha esteso all’anno in corso il beneficio previsto per l’anno 2022 nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima e nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Restano esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria, mentre possono accedervi tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

L’esonero include la tredicesima, ma non la quattordicesima

La norma in trattazione prevede espressamente che i massimali mensili di riferimento, pari a 2.692 euro (per la riduzione del 2%) e a 1.923 euro (per la riduzione del 3%), debbano essere maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Tuttavia, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto per la legittima applicazione delle due riduzioni. Viceversa, se tale limite è superato, l’esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile.

La natura della misura

L’agevolazione in commento non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (articolo 31 D.Lgs. n. 150/2015). Inoltre, poiché l’esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza. Pertanto, l’applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Infine, il beneficio in trattazione è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore.

Infine nella circolare in oggetto sono anche contenute le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nelle sezioni <PosPA> e <PosAgri> del flusso Uniemens.

Le indicazioni del Garante della privacy sul Decreto trasparenza

Il Garante della privacy fornisce un’interpretazione sistematica delle disposizioni del Decreto trasparenza, alla luce della disciplina eurounitaria in materia di protezione dei dati personali (Garante privacy, nota 24 gennaio 2023, n. 499).

Il Garante della privacy fornisce le prime indicazioni interpretative sulle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 104/2022 (cosiddetto Decreto trasparenza) che maggiormente impattano sulla protezione dei dati personali.

 

Il decreto in questione, come noto, si applica ai contratti di tipo subordinato e ad altre forme di lavoro e ha introdotto, tra l’altro, l’obbligo per il datore di lavoro di informare adeguatamente i lavoratori nel caso utilizzi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, o per altre attività collegate al rapporto di lavoro e alla sua gestione.

 

Tra le informazioni ulteriori che il datore di lavoro, in qualità di titolare del trattamento, deve fornire all’interessato rientrano: gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l’utilizzo dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati; il funzionamento dei sistemi; i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni; le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il responsabile del sistema di gestione della qualità; il livello di accuratezza, robustezza e cibersicurezza dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati e le metriche utilizzate per misurare tali parametri, nonché gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse.

 

In applicazione del principio di liceità, correttezza e trasparenza, il Garante auspica che tutte le informazioni siano complessivamente fornite al lavoratore prima dell’inizio del trattamento, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in formato strutturato, di uso comune e leggibile anche da dispositivo automatico.

 

Considerato che l’impiego di tali sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati può comportare il trattamento d’informazioni associate in via diretta o indiretta ai dipendenti, il datore di lavoro deve, pertanto, rispettare le condizioni per il lecito impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo.

 

Dovrà essere rispettato altresì il principio della “protezione dei dati fin dalla progettazione”, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate ad attuare i principi di protezione dei dati e integrando nel trattamento le necessarie garanzie per tutelare i diritti e le libertà degli interessati.

 

Il trattamento dovrà essere, inoltre, conforme al principio della “protezione dei dati per impostazione predefinita”, ponendo in essere scelte tali da garantire che venga effettuato, per impostazione predefinita, solo il trattamento strettamente necessario per conseguire una specifica e lecita finalità. Ciò comporta quindi che, per impostazione predefinita, il titolare del trattamento non deve raccogliere dati personali che non siano necessari per la specifica finalità del trattamento.

 

Conseguentemente, il titolare del trattamento, anche quando utilizza sistemi tecnologici realizzati da terzi, dovrà eseguire, avvalendosi del supporto del responsabile della protezione dei dati, ove nominato, un’analisi dei rischi e accertarsi che siano disattivate le funzioni che non hanno una base giuridica, non sono compatibili con le finalità del trattamento, ovvero si pongono in contrasto con specifiche norme di settore previste dall’ordinamento, in particolare le norme nazionali che disciplinano le condizioni per l’impiego degli strumenti tecnologici sul posto di lavoro.

 

Possono poi essere impiegati anche strumenti e tecnologie, quali, ad esempio, software per il riconoscimento emotivo, strumenti di data analytics o machine learning, rete neurali, deep-learning, nonché sistemi per il riconoscimento facciale, sistemi di rating e ranking, che, nel contesto lavorativo, determinano un elevato livello di rischio per i diritti e le libertà degli interessati oggetto di specifica tutela nell’ambito del sistema di protezione dei dati personali. Infatti, le specificità delle tecnologie di questi sistemi, nonché la natura dei dati trattati (ad esempio, i dati biometrici e quelli relativi alle emozioni del lavoratore) e le funzionalità che spesso a essi sono associate, sollevano dubbi in ordine alla stessa proporzionalità del loro impiego, nonché di compatibilità con i principi generali in materia di protezione dei dati e con il quadro di garanzie in materia di libertà e dignità del lavoratore, potendosi, peraltro, porsi in contrasto con le disposizioni nazionali che vietano al datore di lavoro di trattare informazioni attinenti alla sfera privata del lavoratore.

 

Il Garante, infine, ha manifestato la propria disponibilità ad avviare un confronto sui temi in questione, anche al fine di superare le incertezze generatesi sul piano interpretativo e orientare le scelte sul fronte applicativo dei titolari del trattamento che hanno rivolto quesiti e richieste di chiarimento in proposito. 

Ebram: rimborso contro il caro energia a favore delle imprese artigiane e dei loro dipendenti

Il rimborso verrà corrisposto per un massimo di 300,00 euro a favore delle imprese artigiane ed un massimo di 100,00 euro a favore dei lavoratori dipendenti, fino ad esaurimento delle risorse disponibili

Nell’attuale contesto di grave situazione economica per il mondo delle imprese artigiane e dei lavoratori dovuto ai rincari dell’energia elettrica, il Consiglio di Amministrazione dell’EBRAM (Ente Bilaterale Regionale Artigianato Molisano) ha stanziato un importo pari a 30.000,00 euro a valere sul Fondo Sostegno al Reddito, al fine di erogare un rimborso “Una Tantum” contro il caro energia a favore delle imprese artigiane e dei loro dipendenti.
Il rimborso sarà riconosciuto per le spese relative al consumo di energia elettrica riferite ai mesi di competenza che vanno da Aprile 2022 a Dicembre 2022. Come previsto dal Regolamento, le imprese artigiane dovranno essere in possesso di un’utenza di energia elettrica ad uso non domestico con contatore di potenza pari o superiore a 4,5 KW. I lavoratori dovranno essere titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica ad uso domestico. Il dipendente potrà presentare domanda anche se il titolare del contratto della fornitura elettrica è il coniuge convivente (o coniuge di fatto).
Il rimborso verrà erogato Una Tantum per nucleo familiare, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e verrà corrisposto per un massimo di:
300,00 euro a favore delle imprese artigiane;
100,00 euro a favore dei lavoratori dipendenti.
Le domande di intervento dovranno pervenire all’Ebram (tramite email o presso la sede) entro e non oltre il 30 giugno 2023, utilizzando la modulistica scaricabile dal sito www.ebramolise.it., e dovranno essere corredate della seguente documentazione:
a) per le imprese artigiane:
– certificato di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane in esenzione di bollo;
– copia delle fatture riferite al periodo di competenza compreso tra il 1° aprile 2022 e il 31 dicembre 2022 e delle relative quietanze di pagamento, fino al raggiungimento dell’importo massimo rimborsabile pari a 300,00 euro;
b) per i lavoratori dipendenti:
– cedolini paga riferiti ai mesi di competenza delle fatture/bollette oggetto del rimborso;
– copia delle bollette riferite al periodo di competenza compreso tra il 1° aprile 2022 e il 31 dicembre 2022 e delle relative quietanze di pagamento, fino al raggiungimento dell’importo massimo rimborsabile pari a 100,00 euro.
Le imprese artigiane, alla data di presentazione della domanda, dovranno avere una anzianità di iscrizione all’albo delle imprese artigiane di almeno 1 anno ed il lavoratore di almeno 80 giorni lavorativi alle dipendenze dell’azienda. L’azienda dovrà altresì essere in regola con i versamenti all’Ebram dai 3 anni antecedenti la data di presentazione della domanda. 
I rimborsi verranno erogati entro 60 giorni dal ricevimento delle domande seguendo l’ordine cronologico di presentazione.

CCNL Enti locali: rideterminazione dello stipendio tabellare

Rideterminazione delle nuove retribuzioni tabellari al Personale del Pubblico Impiego

Per l’anno 2023, gli Enti Locali, ossia le Amministrazioni ricomprese nel comparto Funzioni Locali, devono corrispondere a tutto il personale di settore, gli incrementi mensili di cui all’art. 76 del CCNL Enti Locali sottoscritto in data 16 novembre 2022, come di seguito riportato:
“1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 64 del CCNL del 21 maggio 2018, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella D, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dall’allegata Tabella E.
3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l’elemento perequativo una tantum di cui all’art. 66 (elemento perequativo) del CCNL 21 maggio 2018 e di cui all’art. 1, co. 440, lett. b) della Legge n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nella allegata Tabella F.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, co. 2, del DLgs n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1, co. 440, lett. a) della Legge n. 145/2018″
.
Tale norma contempla quindi, il conglobamento nella retribuzione dell’elemento perequativo una tantum, definito nell’art. 66 del CCNL del 21 maggio 2018, con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della data di sottoscrizione del presente Contratto Collettivo. Pertanto, tutto quanto percepito con la mensilità di dicembre, deve esser ridefinito, al fine di, eliminare l’elemento perequativo ed incrementare solamente la paga base.

Invero, la L. n. 234/2021, Legge di Bilancio 2022, all’art.1, co. 609, prevede che, nelle more della definizione dei CCNL e dei provvedimenti negoziali relativi al personale pubblico per il triennio 2022-2024, si dà luogo, in deroga a quanto affermato dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’anticipazione di cui al D.Lgs. n. 165/2001, art. 47-bis, co. 2, degli equivalenti trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, secondo la seguente percentuale mensile rispetto ai salari elencati nelle tabelle retributive:

– dal 1° aprile al 30 giugno 2022, una percentuale dello 0,30%;
– dal 1° luglio 2022, una percentuale dello 0,50%.

Tali percentuali, devono esser corrisposte a tutto il personale per l’anno 2022.
Da ultimo, giova affermare che, l’importo dell’indennità di vacanza contrattuale 2022, è stato calcolato quindi in modalità provvisoria sulla base dello stipendio previsto dai vigenti CCNL di riferimento, e che, tale importo, va ad aggiungersi a quello relativo all’IVC in godimento dal 2019, e rideterminato all’atto dell’entrata in vigore del CCNL 2019-2021 sulla base del nuovo stipendio.

Ebipro: previsto il rimborso delle tasse universitarie

Per i lavoratori dipendenti degli studi professionali la misura del rimborso è confermata al 50% della spesa entro un massimale di 500,00 euro

L’Ebipro, l’Ente Bilaterale Nazionale per gli studi Professionali, ha previsto anche quest’anno per tutti i lavoratori dipendenti degli studi professionali iscritti alla bilateralità di settore un contributo in caso di versamento di rate e tasse universitarie necessarie per la frequentazione di corsi di laurea triennale e/o magistrale.
La misura del rimborso è confermata al 50% della spesa entro un massimale di 500,00 euro ed ha ad oggetto le quote di iscrizione relative all’anno accademico 2022/2023. Nella medesima richiesta possono essere cumulate le spese sostenute sia a titolo personale che per i figli a carico.
La domanda va presentata nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2023 e il 30 giugno 2023 con le proprie credenziali tramite procedura online al link EBIPRO: accesso area riservata, con allegata la documentazione prevista:
– attestazioni di iscrizione all’anno accademico 2022/2023 (rilasciate o predisposte dall’Università);
– documenti fiscali (MAV, Quietanze di pagamento emesse dall’Università, PagoPa, bonifico bancario) dai quali si evinca in modo inequivocabile il soggetto pagatore;
– copia dell’ultima busta paga. 

Ebinvip: “contributo non autosufficienza” fino a 600,00 euro

Il contributo è stabilito in 400,00 euro e, nel caso di assistenza prestata in favore di un figlio minore, viene elevato a 600,00 euro, erogabili una sola volta nel corso dell’anno di riferimento

L’Ebinvip, Ente Bilaterale della Vigilanza Privata, ha messo in campo le proprie risorse per aiutare i lavoratori e le lavoratrici con disabilità al 100% o in possesso della L. n. 104/92 per sé o per l’assistenza prestata in modo continuativo ad un parente (entro il secondo grado), con disabilità in situazione di gravità, anche non convivente, attraverso l’erogazione di un contributo per la non autosufficienza.
Destinatari
a) Contributo in favore di lavoratore o lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato, inquadrato secondo l’art. 31 del vigente CCNL, per l’assistenza prestata in favore di una persona (coniuge; parte di un’unione civile ai sensi dell’art. 1, co. 20, L. n. 76/2016; convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, co. 36, della medesima legge, parente entro il secondo grado) con disabilità in situazione di gravità, L. n. 104/92, art. 3 co. 3, anche ricoverata a tempo pieno.
b) Contributo in favore di lavoratore o lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato, inquadrato secondo l’art. 31 del vigente CCNL, per l’assistenza prestata in favore di una persona (coniuge; parte di un’unione civile ai sensi dell’art.1, co. 20, L. n. 76/2016; convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, co. 36, della medesima legge, parente entro il secondo grado) con invalidità civile riconosciuta al 100%.
c) Contributo in favore di lavoratore o lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato, inquadrato secondo l’art. 31 del vigente CCNL, che si trovi in condizione di invalidità in situazione di gravità ex L. n. 104/92, art. 3 co. 3.
d) Contributo in favore di lavoratore o lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato, inquadrato secondo l’art. 31 del vigente CCNL, con invalidità riconosciuta al 100%.
Importo
Il contributo economico è stabilito in 400,00 euro, e può essere erogato in favore del richiedente avente diritto una sola volta nel corso dell’anno di riferimento (01/01-31/12). Qualora l’assistenza sia prestata in favore di figlio minore con disabilità in situazione di gravità ex L. n. 104/1992, art. 3 co. 3, ovvero, con invalidità permanente riconosciuta al 100%, la misura del contributo è elevata a 600,00 euro, e può essere erogato in favore del richiedente avente diritto una sola volta nel corso dell’anno di riferimento (01/01-31/12).
Modalità di erogazione
Il contributo è concesso a fronte della presentazione di apposita domanda, da compilarsi esclusivamente attraverso il modulo presente sul sito www.ebinvip.it, da parte del lavoratore o della lavoratrice e previa presentazione della seguente documentazione:
1. copia della certificazione definitiva di cui all’art. 4 L. n. 104/92 o certificato d’invalidità al 100%;
2. copia della busta paga del dichiarante relativa al mese precedente a quello della presentazione della domanda;
3. informativa privacy ai sensi del GDPR 2016/679, sottoscritta per presa visione ed accettazione dal lavoratore dichiarante;
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il grado di parentela ed i vincoli di affettività;
Il contributo è erogato da EBINVIP al lavoratore o alla lavoratrice, con contestuale comunicazione all’azienda che opera in qualità di sostituto di imposta.
Requisiti di accesso
a) Il contributo è riconosciuto in favore di lavoratori e lavoratrici dipendenti da aziende in regola con i versamenti Co.As.Co. (art. 6, 7, 8 CCNL vigente);
b) la certificazione definitiva di cui all’art. 4 L. n. 104/92 o certificato d’invalidità al 100%, deve essere in corso di validità al momento della richiesta. 

Fondo Fasi: il modello contributivo del 2023

I contributi a carico del dirigente e dell’azienda per il 2023 previsti dal Fondo Fasi

Il Fasi, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, è un’Associazione di secondo grado che opera in base agli accordi contrattuali fra Confindustria e Federmanager ed è l’ente di riferimento nell’ambito dell’assistenza sanitaria integrativa, per tutti gli iscritti fin dalla nomina in ambito aziendale.
A partire dal 1°gennaio 2023, il Fasi ha confermato, in attuazione di quanto stabilito con delibera del 2018, la modifica del modello contributivo a carico di Dirigenti e Aziende, come segue:
–  Art. G:  1.600,00 euro annui (dovuto per ogni dirigente in forza dall’Azienda che aderisce esclusivamente al Fasi per l’assistenza dei propri dirigenti in servizio);
–  Art. G Maggiorato: 2.500,00 euro annui (dovuto per ogni dirigente in forza dall’Azienda che utilizza Fondi o forme di tutela, alternati al Fasi per l’assistenza di propri dirigenti in servizio);
–  Art F: 2.180,00 euro annui ( a carico Azienda per ogni dirigente iscritto);
–  Art. H: 1.120,00 euro annui (a carico del dirigente iscritto).

Ammortizzatori sociali 2023:  sostegno ai lavoratori delle aziende sequestrate

Tra gli interventi attivati per l’anno in corso c’è anche la proroga del trattamento per i dipendenti sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto delle imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria (INPS, circolare 16 gennaio 2023, n. 4).

La circolare INPS in commento presenta tra gli ammortizzatori sociali attivi per il 2023 anche il trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Si tratta di un intervento prorogato dal comma 284 dell’articolo 1 della Legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) per il triennio 2021-2023. In effetti, l’ammortizzatore in questione era stato introdotto per il periodo 2018-2020 dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 72/2018.

L’intervento di sostegno, di entità pari al trattamento di integrazione salariale, è prorogato alle medesime condizioni stabilite dall’articolo 1 del decreto del 2018 per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di un milione di euro per ciascuna annualità, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Il trattamento, concesso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, viene erogato dall’INPS che, anche al fine di garantire il rispetto dei limiti finanziari stabiliti dalla norma, vi provvede esclusivamente con il sistema del pagamento diretto.

L’INPS, infine, ricorda che le istruzioni procedurali in merito sono state illustrate con il messaggio n. 2679/2019.