CCNL Pesca Cooperative e Costiera (imbarcati): sottoscritto l’accordo ponte 2025

Stabilito un aumento retributivo per i dipendenti imbarcati su natanti di cooperative di pesca

Il 27 ottobre 2025 le Parti Sociali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila Pesca, Agci-Agroalimentare, Legacoop Agroalimentare, Confcooperative-Fedagripesca hanno siglato un accordo ponte valido per il 2025. 

Tale accordo risulta necessario per l’applicazione del contratto collettivo del settore, scaduto in data 31 dicembre 2024.

Dal punto di vista economico, l’accordo riconosce un aumento retributivo sul parametro 100 pari a 100,22 euro per i lavoratori dipendenti, che saranno erogati in tre tranche:

20,22 euro da settembre 2025;

30,00 euro da gennaio 2026;

50,00 euro da febbraio 2026.

Inoltre, ai soci lavoratori sarà riconosciuto un aumento del minimo monetario garantito pari al 3% con decorrenza dal primo settembre 2025.

CCNL Commercio Cifa – Confsal: nuovi minimi dal 1° novembre 2026



Definite nuove decorrenze che integrano le tabelle previste dal CCNL


Il 20 ottobre 2025 è stato siglato da Cifa e Confsal il verbale di accordo che contiene tabelle contenenti i nuovi minimi per il settore Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi e Turismo e Pubblici Esercizi, dal 1° novembre 2026  e dal 1° febbraio 2027.


Tabella minimi salariali Settore Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi


























































Livelli Minimo Tabellare

dal 1° marzo 2025


al 31 ottobre 2025

Minimo Tabellare

dal 1° novembre 2025

Minimo tabellare

dal 1° novembre 2026

Minimo tabellare

dal 1° febbraio 2027

Q* 2.930 2.990 3.045 3.115
7 2.455 2.510 2.560 2.625
6 2.190 2.240 2.285 2.340
5 1.945 1.990 2.025 2.070
4 1.750 1.790 1.820 1.860
3 1.630 1.660 1.690 1.730
2 1.515 1.545 1.570 1.605
1 1.375 1.405 1.425 1.450
* Comprensivo di indennità di funzione quadro pari a: 180 euro da corrispondere per 14 mensilità.


Tabella minimi salariali Settore Turismo e Pubblici Esercizi
































































Livelli Minimo Tabellare

dal 1° giugno 2025

Minimo Tabellare

dal 1° giugno 2026

Minimo Tabellare

dal 1° giugno 2027

Minimo Tabellare

dal 1° dicembre 2027

Q* 2.290 2.345 2.390 2.450
7 2.045 2.110 2.150 2.205
6 1.870 1.920 1.955 2.000
5 1.765 1.805 1.835 1.880
4 1.665 1.695 1.725 1.765
3 1.560 1.585 1.610 1.645
2S 1.500 1.515 1.545 1.575
2 1.480 1.495 1.520 1.550
1 1.390 1.395 1.415 1.445
* Comprensivo di indennità di funzione quadro pari a 70,00 € mensili lordi.

Le misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge per la tutela dei lavoratori con il rafforzamento di formazione e controlli (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 28 ottobre 2025, n. 147).

Nella seduta del 28 ottobre 2025, il governo ha approvato, tra gli altri provvedimenti, un decreto-legge recante misure per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

In particolare, per quel che concerne la tutela dei lavoratori, il provvedimento individua quali punti cardine la formazione, i controlli e la prevenzione, introducendo, tra l’altro, sistemi premiali per le imprese, il badge di cantiere come richiesto trasversalmente dalle parti sociali, il potenziamento della rete agricola di qualità, ulteriori assunzioni per 300 ispettori e 100 Carabinieri del Comando Tutela del Lavoro, oltre alla stabilizzazione di 94 medici e infermieri dell’INAIL.

Previste anche una serie di azioni a favore dei più giovani, compresa l’estensione della tutela INAIL anche agli infortuni avvenuti in itinere per gli studenti impegnati nella formazione scuola-lavoro e la previsione che non possano essere impegnati in attività ad alto rischio. Tra le novità del decreto, l’istituzione di una borsa di studio per gli orfani delle vittime di incidenti sul lavoro o di malattie professionali.

Inoltre, il decreto individua come misure: 

– la revisione delle aliquote INAIL e contributi agricoli;

– attenzione specifica al subappalto e agli strumenti digitali;

– rafforzamento della formazione per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

– mancati infortuni e prevenzione;

– visite mediche aggiuntive;

– destinazione esclusiva delle sanzioni.

CCNL Metalmeccanica Industria: nuovi incontri per il rinnovo

Salute e sicurezza, formazione e inquadramento sono i temi trattati

Il 22 e 23 ottobre sono conclusi i primi due incontri di trattativa tra sindacati (Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil) e Federmeccanica-Assistaper il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Industria in cui sono stati discussi i seguenti argomenti:

– salute e sicurezza, formazione e inquadramento nel primo appuntamento;

– malattia, lavoratori stranieri, diritti sindacali, campo di applicazione, osservatorio nazionale, diritti di informazione-partecipazione e politiche di genere nel secondo appuntamento.

Secondo i sindacati, le due giornate sono state importanti in quanto si sono affrontati alcuni temi della parte normativa, in attesa di discutere sulla parte economica ed in particolar modo sui salari.

Previsti altri due appuntamenti il 30 e il 31 ottobre in cui si discuterà di di orario di lavoro, mercato del lavoro, appalti e politiche attive.

 

CCNL Sanità – Personale non medico: siglato il contratto di rinnovo

Previsto un aumento in busta paga pari a 172,00 euro al mese

Il 27 ottobre 2025 Cisl-Fp, Cisl, Fials, Nursind, Nursing Up, Confsal, Cgs, Cse hanno siglato il contratto di rinnovo per il triennio 2022-2024 per i 580 mila dipendenti tra infermieri, tecnici, amministrativi e personale sanitario non medico. Le sigle sindacali Fp-Cgil e Uil non hanno firmato.  

Dal punto di vista economico, il rinnovo prevede un aumento salariale medio mensile di 172,37 euro per tredici mensilità, pari al 6,8% in più rispetto alle retribuzioni attuali.

Inoltre, sono stati introdotti e rivisti alcuni aspetti degli istituti contrattuali, come:

– la possibilità di poter articolare l’orario di lavoro in 36 ore settimanali su quattro giorni;

–  il riconoscimento del buono pasto in lavoro agile e la priorità di accesso a questo istituto contrattuale per coloro che si trovano in situazioni di disabilità o per assistenza a famigliari disabili;

– la possibilità di poter coniugare lo straordinario in presenza di incarico fino al valore di 5.000 euro;

– l’introduzione del nuovo profilo di Assistente infermiere;

– l’introduzione di una specifica tutela per il personale oggetto di aggressioni da parte di terzi, prevedendo il patrocinio legale da parte dell’Azienda e la possibilità, se richiesta dal dipendente, di supporto psicologico. 

Infine, sono state aggiornate le indennità di specificità infermieristica e di tutela del malato nonchè l’indennità di pronto soccorso. 

ATECO 2025: il nuovo Manuale di classificazione

Pubblicato in nuovo Manuale di classificazione previdenziale e rilasciata la funzionalità di consultazione delle regole di compatibilità (INPS, messaggio 27 ottobre 2025, n. 3206).

A seguito dell’adozione, a partire dal 1° aprile 2025, della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025 predisposta dall’ISTAT sulla base della classificazione europea NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne), l’INPS ha provveduto ad assegnare a tutte le matricole già iscritte e attive in data antecedente al 1° aprile 2025 il codice ATECO 2025 corrispondente all’attività economica già esercitata e descritta dal codice ATECO 2007 presente negli archivi anagrafici.

 

Conseguentemente, l’Istituto ha comunicato, con il messaggio in oggetto, la avvenuta pubblicazione del Manuale di classificazione previdenziale che definisce la classificazione dei datori di lavoro in base al codice ATECO 2025 e che sostituisce il procedente Manuale riferito al codice ATECO 2007. 

 

Nel Manuale, per ogni singola sezione, divisione, gruppo e classe, vengono individuati i codici ATECO a sei cifre con la corrispondente descrizione e il dettaglio delle relative attività e/o prodotti, così come indicato nel manuale dell’ISTAT di riferimento con, laddove presenti, le correlate inclusioni ed esclusioni. Inoltre, accanto al singolo codice ATECO viene indicato il/o i CSC che l’Istituto, ai sensi dell’articolo 49 della Legge n. 88/1989, ha individuato in corrispondenza della specifica attività descritta.

 

Attraverso la consultazione on-line è possibile verificare puntualmente le regole di classificazione che al momento dell’accesso/consultazione i datori di lavoro devono seguire ai fini dell’iscrizione; infatti, ogni variazione procedurale registrata nei sistemi e legata all’associazione tra il singolo codice ATECO 2025 e i relativi CSC viene automaticamente riportata nel Manuale on-line.

 

Inoltre, l’INPS comunica che è stata rilasciata una nuova funzionalità che consente la consultazione delle compatibilità tra i codici ATECO, i CSC e i CA.

 

La consultazione delle regole di compatibilità comprende:

 

– lista codici ATECO 2025: selezionando il singolo codice ATECO 2025 è possibile visualizzare i CSC compatibili;
– lista CSC: selezionando il singolo CSC è possibile visualizzare tutti i codici ATECO 2025 o 2007 compatibili;
– lista CA: selezionando il singolo CA, oltre alla descrizione e alla data inizio e fine, è possibile visualizzare le compatibilità del CA con i singoli codici CSC, nonché le compatibilità del CA con gli altri CA.

 

I datori di lavoro e gli intermediari abilitati possono accedere al Manuale e al servizio di consultazione delle regole di compatibilità tramite il servizio “Compatibilità ATECO-CSC-CA”, raggiungibile dal sito istituzionale dell’INPS al seguente percorso: “Imprese e liberi professionisti” > “Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività” > “Manuale di classificazione previdenziale e compatibilità ATECO-CSC-CA”.

CCNL Dirigenti Medici: fissato l’appuntamento per la sottoscrizione del contratto

Prevista oggi la firma del contratto per il triennio 2022-2024

Le Parti sociali sono state convocate oggi, 27 ottobre 2025, per la sottoscrizione definitiva del CCNL del Comparto Sanità Pubblica 2022–2024 che interessa gli oltre 600mila lavoratrici, lavoratori e professionisti della sanità pubblica.

Secondo la Cisl-Fp, tale accordo, oltre a riconosce valore economico e professionale ai dipendenti del settore, apre una nuova fase, che dovrà prevedere un monitoraggio attento sull’applicazione uniforme degli aumenti e delle novità normative in tutte le aziende sanitarie, insieme all’avvio immediato della contrattazione integrativa nel rispetto delle regole e della rappresentanza.

Inoltre, già è in programma la nuova stagione contrattuale, al fine di avviare subito la nuova fase di negoziazione capace di garantire rinnovi firmati entro la loro vigenza, più qualità nei servizi per i cittadini, equità nei trattamenti e futuro al lavoro pubblico.

 

 

CCNL Commercio Cifa – Confsal: sottoscitto l’accordo integrativo

Le Parti hanno depositato il nuovo testo coordinato che sostituisce integralmente il precedente CCNL

Il 23 settembre scorso è stato sottoscritto da Cifa e Confsal l’accordo integrativo del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servzii, Pubblci Esercizi eTurismo che modifica e aggiorna alcune disposizioni contrattuali.
Periodo di prova
Modificati i termini della durata del periodo di prova.:

– 45 giorni di lavoro effettivo, per il primo livello;

– 60 giorni di lavoro effettivo, per il secondo e terzo livello;

– 60 giorni di lavoro effettivo, dal quarto al quinto livello di inquadramento;

– 90 giorni dal sesto livello;

– 180 giorni per i livelli successivi.

Lavoro supplementare

In caso di modifica dell’orario di lavoro è prevista una maggiorazione del 31,5% (30% + 1,5%) della retribuzione oraria globale.

In caso di lavoro supplementare è, invece, aumentata la maggiorazione dal 15% al 30% della retribuzione.

Periodo di comporto

E’ modificata la durata del periodo di comporto con la previsione del diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 12 mesi nell’arco dell’ultimo triennio.

Malattia
In caso di assenze per malattia il trattatmento economico è così aggiornato:

– 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza);

– 75% per i giorni dal 4°al 20°;

– 100% per i giorni dal 21° in poi.

Preavviso di licenziamento

Fino a cinque anni di servizio compiuti:

– 15 giorni di calendario, per il primo livello;

– 20 giorni di calendario, per il secondo e terzo livello;

– 30 giorni di calendario, dal quarto al sesto livello di inquadramento;

– 60 giorni di calendario, per i livelli successivi.

Oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:

– 20 giorni di calendario, per il primo livello;

– 30 giorni di calendario, per il secondo e terzo livello;

 45 giorni di calendario, dal quarto al sesto livello di inquadramento;

– 90 giorni di calendario, per i livelli successivi.

Oltre i dieci anni di servizio compiuti:

– 20 giorni di calendario, per il primo livello;

– 45 giorni di calendario, per il secondo e terzo livello;

– 60 giorni di calendario, dal quarto al sesto livello di inquadramento;

– 120 giorni di calendario, per i livelli successivi.

Ebinter Campania: previsto un contributo per la natalità

Il contributo è pari a 200,00 euro per un solo figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025

L’Ebinter Campania eroga per il 2025 un contributo alla natalità rivolto ai dipendenti di aziende del settore del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi Confcommercio della regione Campania, in regola con i versamenti da almeno 6 mesi.

Destinatari sono:

– lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti,

– lavoratori a tempo determinato con un contratto di lavoro non inferiore a 12 mesi.

Il contributo ha un valore pari a 200,00 euro per un solo genitore del nucleo familiare e per un solo figlio nato adottato e/o in affido dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

In caso di parto gemellare il contributo spetta per entrambi i nati. 

Incentivo all’esodo: chiarimenti sull’Uniemens

Fornite precisazioni in ordine alla modalità di composizione del flusso (INPS, messaggio 23 ottobre 2025, n. 3166).

L’INPS ha fornito precisazioni in ordine alla modalità di composizione del flusso Uniemens in presenza di lavoratori in esodo ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 92/2012, in relazione ai quali non sussiste l’obbligo di versamento, in capo al datore di lavoro, della contribuzione correlata con riferimento alla quota eccedente il massimale contributivo.

In particolare, con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro abbiano presentato domanda per la procedura di esodo di cui al citato articolo 4 della Legge n. 92/2012, gli stessi nel flusso Uniemens all’interno dell’elemento <Qualifica1> devono valorizzare il valore “V”, avente il significato di “Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012. Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015”.

Inoltre, deve essere valorizzato l’elemento <Qualifica2>, mentre non deve essere valorizzato l’elemento <Qualifica3>. Nell’elemento <TipoLavoratore> deve essere indicato, in relazione al Fondo di previdenza a cui risulta iscritto il lavoratore esodato, uno dei codici esistenti.

Per ciascuno dei suddetti lavoratori, all’interno dell’elemento <Dati Retributivi>, deve essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale deve essere indicato l’importo della contribuzione figurativa correlata da versare (pari all’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente). I dati sopra esposti nel flusso Uniemens sono riportati nel DM2013 virtuale ricostruito nella colonna “somma a debito” con il codice in uso “M161”.

Per i lavoratori nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, al superamento del massimale, i datori di lavoro devono valorizzare l’elemento <RegimePost95> con il valore “Si”, l’elemento <ImponibileEccMass> di <EccedenzaMassimale> indicando l’importo dell’imponibile e l’elemento <ContributoEccMass> con il valore “zero”. La procedura riscostruisce nel DM2013 virtuale il codice “V980” con l’importo dell’imponibile indicato in <ImponibileEccMass> e il contributo pari a “zero”, non essendo dovute le contribuzioni minori.

Sul conto individuale, per i lavoratori interessati, è garantita la copertura delle settimane senza la “monetizzazione” dell’imponibile riportato nell’elemento <ImponibileEccmass>.