Operai Agricoli Salerno: retribuzioni aggiornate



Le Parti sociali per l’agricolrtura territoriale di Salerno, pubblicano le tabelle salariali aggiornate al 1° giugno 2022, come variate per effetto dell’aumento del 3% previsto dal CCNL 23/5/2022


RETRIBUZIONI DAL 1° GIUGNO 2022 – OPERAI AGRICOLI FLOROVIVAISTI PROVINCIA DI SALERNO


Operai a tempo indeterminato

























































LIVELLO

Paga base al 31/5/2021

Aumento 3%

Paga base dal 1/6/2022

Paga oraria

AREA 1        
1 1.603,33 18,10 1.651,43 9,77
2 1.484,84 44,55 1.529,39 9,05
AREA 2        
1 1.440,56 43,22 1.483,78 8,78
2 1.317,42 39,52 1.326,94 8,03
AREA 3        
1 1.067,31 32,02 1.099,33 6,50
2 1.012,07 30,36 1.042,43 6,17


Operai a tempo determinato



































































LIVELLO

Paga base al 31/5/2021

Aumento 3%

Paga base dal 1/6/2022

Terzo Elemento 30,44%

Totale Paga

Paga oraria

AREA 1            
1 62,09 1,86 63,95 19,47 83,42 12,83
2 57,43 1,72 59,15 18,01 77,16 11,87
AREA 2            
1 55,77 1,67 57,44 17,49 74,93 11,53
2 50,95 1,53 52,48 15,97 68,45 10,53
AREA 3            
1 41,37 1,24 42,61 12,97 55,58 8,55

Ministeri: le nuove indennità di amministrazione



 


Pubblicati, dall’Aran, i valori delle indennità di amministrazione dei Ministeri, in base a quanto previsto dal recente CCNL del comparto Funzioni centrali sottoscritto il 9/5/2022


Al fine di dare seguito a quanto previsto dal CCNL del comparto Funzioni centrali sottoscritto lo scorso maggio, l’Aran ha pubblicato la tabella ricognitiva delle indennità di amministrazione dei ministeri


Valori mensili in Euro da corrispondere per 12 mensilità decorrenti dall’ 1/11/2022, data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale

































NUOVA AREA

Ministero

Transizione


ecologica

Ministero


Istruzione

Ministero Università e Ricerca

Ministero


delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Ministero

degli Affari


Esteri e


della Cooperazione Internazionale

Ministero della Salute

Ministero della Difesa

Ministero


del Lavoro e delle Politiche Sociali

FUNZIONARI 377,39 377,46 377,46 377,46 377,46 377,46 386,50 377,46
ASSISTENTI 279,39 279,40 279,40 279,40 279,40 279,40 291,67 279,40
OPERATORI 253,36 253,34 253,34 253,34 253,34 253,34 253,36 253,34

































NUOVA AREA

Ministero


dell’Interno

Ministerodello

Sviluppo


Economico

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

Ministero

Della


Cultura

Ministero del Turismo

Ministero dell’Economia e delle


Finanze

Ministero della Giustizia

Ministero

DellaGiustizia


DAP e DGM (2)

FUNZIONARI 379,56 377,39 390,32 377,44 377,44 424,80 424,80 365,81
ASSISTENTI 288,47 279,39 288,53 279,34 279,34 302,98 302,98 270,34
OPERATORI 252,34 253,36 253,29 253,35 253,35 301,86 301,86 268,70


(1) La ricognizione di cui alla presente tabella è stata effettuata congiuntamente da Aran, Diparimento della Funzione pubblica e Ragioneria generale dello stato – IGOP per dare seguito a quanto previsto dalla dichiarazione congiunta n. 10 del CCNL del comparto Funzioni centrali sottoscritto il 9/5/2022


 


(2) Ai sensi dell’art. 34, comma 6 del CCNL 16 maggio1995, i valori mensili dell’indennità di amministrazione per il personale del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e per il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, destinatario

Illegittima la sanzione irrogata al dipendente assente alla visita fiscale perché sotto la doccia


L’obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia, pur rilevando anche sul piano contrattuale del rapporto di lavoro, non può essere esteso fino a ricomprendere il divieto per il lavoratore stesso di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all’interno delle pareti domestiche (Corte di Cassazione, Ordinanza 18 luglio 2022, n. 22484).


Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza di rigetto del ricorso proposto da una società datrice di lavoro avverso la decisione della Corte d’Appello.
Quest’ultima aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di un lavoratore e, annullata la sanzione disciplinare del richiamo scritto irrogata, aveva condannato la società a corrispondere al ricorrente l’indennità di sala operatoria, sospesa in quanto il regolamento contrattuale ne condizionava l’erogazione all’assenza di provvedimenti disciplinari.
I Giudici del gravame avevano accertato, in fatto, che il lavoratore, assente per malattia, al momento della visita di controllo non aveva sentito suonare il campanello di casa perché sotto la doccia e ciò aveva impedito l’accesso del medico fiscale nell’abitazione; il dipendente, inoltre, si era immediatamente attivato, manifestando piena disponibilità a consentire l’accertamento ed aveva anche inviato tempestiva comunicazione dell’accaduto agli organi preposti.
Sulla scorta di tanto, la Corte d’Appello aveva ritenuto che, in relazione alle circostanze del caso concreto, dovesse essere esclusa la rilevanza disciplinare della condotta, non risultando violati gli obblighi esigenza e di esecuzione del contratto secondo buona fede.
La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, sostenendo che il mancato rispetto della reperibilità costituisce inadempimento contrattuale sanzionabile in sé, ossia a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia, perché il lavoratore ha nei confronti del datore un dovere di cooperazione e pertanto, anche nel domicilio, è tenuto ad astenersi da condotte che impediscano l’accesso al medico della struttura pubblica.


La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, evidenziando che non tutte le condotte che rilevano nei rapporti con l’istituto previdenziale e che possono determinare decadenza dal beneficio comportano anche una responsabilità disciplinare.
Né l’assenza alla visita domiciliare di controllo, annoverata fra le condotte di rilievo disciplinare dal CCNL richiamato dalla società, può ritenersi concettualmente coincidente con il tenere una condotta, all’interno delle pareti domestiche, che si riveli di ostacolo all’accesso del medico competente. Quest’ultima può, difatti, essere equiparata al mancato rispetto delle fasce di reperibilità nei rapporti con l’istituto previdenziale, non già ai fini disciplinari, per i quali occorre accertare che in concreto la condotta integri una violazione degli obblighi che dal rapporto scaturiscono.


Nel caso in argomento, secondo il Collegio, il giudice del merito ha applicato i richiamati principi, atteso che, dopo aver accertato che il lavoratore era presente all’interno delle pareti domestiche, per escludere che la condotta tenuta dallo stesso fosse stata contraria agli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede, ha correttamente valutato tutte le circostanze del caso concreto, compresa l’immediata attivazione del medesimo.
Ciò posto, la Corte ha, in conclusione, affermato il principio secondo cui l’obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia, pur rilevando anche sul piano contrattuale del rapporto di lavoro, non può essere esteso fino a ricomprendere il divieto per il lavoratore medesimo di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all’interno delle pareti domestiche.

Certificato di agibilità per il settore spettacolo: richiesta massiva tramite Pec

A decorrere dal 21 luglio 2022 l’Inps attiva una nuova modalità di richiesta massiva del certificato di agibilità per le imprese del settore spettacolo (Inps – Messaggio 19 luglio 2022, n. 2874).

Al fine di automatizzare i processi che riguardano i soggetti preposti alla richiesta del certificato di agibilità per il settore dello spettacolo, l’Inps ha disposto l’attivazione di una nuova procedura di richiesta massiva evitando l’accesso al portale.
La nuova modalità di richiesta può essere utilizzata a decorrere dal 21 luglio 2022; prevede l’utilizzo del sistema di Posta Elettronica Certificata (PEC) e si aggiunge all’attuale modalità, presente nell’applicazione on-line, che permette l’upload di un file per la richiesta massiva, tramite l’apposita funzione denominata “Importazione massiva certificati agibilità” del servizio “Richiesta certificato di agibilità”, disponibile sul portale dell’Istituto nell’area “Servizi per le aziende e consulenti”.
La procedura rende disponibile tramite Pec le informazioni di sintesi delle elaborazioni effettuate sul file di input (formato xml), che veicola le richieste di agibilità e i certificati risultanti, in un unico file compresso che l’utente può prelevare interfacciandosi con la propria casella Pec.


La nuova modalità di richiesta del certificato di agibilità è rivolta ai soggetti legittimati: datori di lavoro, committenti, professionisti mandatari del datore di lavoro.
I soggetti che intendono utilizzare la richiesta massiva tramite PEC, devono accreditarsi tramite l’apposita funzione presente all’interno dell’attuale applicazione telematica, ossia:
a) cliccare sul pulsante “Richiedi l’abilitazione del servizio Agibilità PEC”;
b) compilare opportunamente i campi presenti nella successiva maschera:
– codice fiscale e denominazione dell’impresa/intermediario abilitato che intende accreditarsi;
– indirizzo della casella PEC che verrà utilizzata per la richiesta/ricezione dei certificati di agibilità;
– completare l’invio della richiesta, cliccando sull’apposito pulsante.
Il sistema visualizza a video il messaggio di conferma della richiesta di accreditamento.
Successivamente la procedura invia un “codice di sicurezza” all’indirizzo PEC del richiedente, specificato in fase di accreditamento, che deve essere inserito nella maschera di conferma per il completamento della procedura di accreditamento.
Il codice di sicurezza ha una validità di 48 ore dalla data di invio della richiesta. Superato tale lasso di tempo è necessario ripetere la procedura dall’inizio.
Una volta ottenuto l’accreditamento è possibile inviare i flussi xml delle agibilità alla casella PEC dedicata richiestaagibilita@postacert.inps.gov.it.

Licenziamento: il datore non è tenuto a motivarlo in comparazione a casi analoghi

Non è posto in capo al datore di lavoro l’onere di fornire, per ciascun licenziamento, una motivazione del provvedimento adottato che sia comparata con le altre assunte in fattispecie analoghe. Tuttavia, nel caso in cui, nel corso del giudizio non emergano le differenze che giustificano il diverso trattamento dei lavoratori, il giudice può correttamente valorizzare l’esistenza di soluzioni differenti per casi uguali, al fine di valutare la proporzionalità della sanzione adottata (Corte di Cassazione, Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22115).


Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza di rigetto del ricorso proposto da un lavoratore avverso la decisione di secondo grado, con la quale la Corte di appello territoriale aveva giudicato legittimo il licenziamento a lui intimato dalla s.p.a. datrice di lavoro, a seguito di un incidente nel corso del quale l’autovettura di servizio guidata dallo stesso andava a sbattere contro la trave del ponte situato sulla strada percorsa.
La società datrice di lavoro aveva valutato la grave inadempienza del dipendente, causativa dell’incidente, oltre che la mancata compilazione del disco orario obbligatorio e del cronotachigrafo, attestativo della velocità del mezzo, e aveva, quindi, irrogato il licenziamento per giusta causa.
I giudici di appello, confermavano la legittimità del provvedimento adottato, riconosciuta la gravità della condotta fortemente lesiva del vincolo fiduciario, ritenendo proporzionata la sanzione espulsiva.


Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, sostenendo, con riferimento alla proporzionalità del licenziamento, che la Corte distrettuale non avesse tenuto conto dell’eccezione sollevata con riguardo al diverso trattamento riservato ad altri dipendenti per inadempienze analoghe a quelle dello stesso.
Sul punto, il lavoratore ha richiamato i principi della giurisprudenza di legittimità, in virtù dei quali, seppur ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento sia irrilevante che un’analoga inadempienza commessa da altro dipendente sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro, quando risulti accertato che l’inadempimento del lavoratore sia tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, l’identità delle situazioni può privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa.


La suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, ponendo in evidenza che i menzionati principi statuiscono, altresì, che non si possa porre a carico del datore di lavoro l’onere di fornire, per ciascun licenziamento, una motivazione del provvedimento adottato che sia comparata con le altre assunte in fattispecie analoghe. Tuttavia, laddove nel corso del giudizio non emergano differenze giustificative del diverso trattamento dei lavoratori, correttamente può essere valorizzata dal giudice l’esistenza di soluzioni differenti per casi uguali al fine di valutare la proporzionalità della sanzione adottata.
Tale principio, letto nella sua interezza, evidenzia dunque come l’ eventuale disparità di trattamento debba emergere nel corso del giudizio attraverso elementi a tal riguardo significativi e tali da non richiedere, nell’ esplicitazione delle ragioni del licenziamento, una contestuale ricognizione da parte del datore di lavoro volta a giustificare la diversità di trattamenti adottati.
Da tanto consegue che la possibile valorizzazione da parte del giudice di situazioni similari, al fine di una valutazione di irragionevole disparità, deve fondarsi sulle allegazioni presenti nella causa, tali da consentire un’ indagine di fatto ed una possibile comparazione; all’uopo assume quindi valore essenziale il profilo allegatorio e probatorio.
Tanto premesso, la Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, una volta rilevato, nel caso in argomento, la genericità e carenza di specificazione del motivo di censura, privo di quelle necessarie indicazioni che avrebbero dovuto essere allegate nel giudizio di merito.

Esonero contributivo cooperative “workers buyout”

Con il Messaggio 18 luglio 2022, n. 2864, l’Inps ha fornito istruzioni sulle modalità di fruizione dell’esonero contributivo totale previsto in favore delle piccole imprese costituite tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022 sotto forma di società cooperative da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto.

L’agevolazione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, co. 253, L. n. 234/2021), è costituita dall’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa.
Possono accedere al beneficio piccole imprese costituite dal 1° gennaio 2022 in forma di società cooperative da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto (cd. workers buyout).
Trattandosi di un’agevolazione selettiva è stata necessaria l’autorizzazione della Commissione europea, rilasciata con decisione C(2022) 4054 final del 9 giugno 2022. La Commissione europea ha stabilito che la misura è ammessa nei limiti e alle condizioni del cd. Temporary Framework. Di conseguenza l’agevolazione può essere fruita dalle cooperative workers buyout costituite dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
L’INPS ha precisato che alle cooperative rientranti nell’ambito di applicazione del beneficio, individuate sulla base dei dati in possesso del Ministero dello Sviluppo Economico, è stato il codice di autorizzazione (CA) “8Y – Cooperativa autorizzata all’esonero di cui all’articolo 1, comma 253, legge 234/2021”, che avrà la validità di 24 mesi dalla data di costituzione.


MISURA


L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa.
Non sono oggetto di esonero:
– i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali e al FIS;
– il contributo integrativo dovuto per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
– le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Nei casi di trasformazione di rapporti a tempo determinato, si applica la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%, ove dovuto, prevista per i contratti a tempo determinato.

DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO


I soggetti interessati, già qualificati con l’attribuzione del codice autorizzazione “8Y”, devono comunque inoltrare una richiesta alla Struttura territoriale competente, utilizzando la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale”, alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Altre agevolazioni”.
Nella richiesta devono essere dichiarate le seguenti informazioni:
– la data di costituzione della società cooperativa;
– la forza lavoro;
– la retribuzione media mensile erogata ai lavoratori dipendenti;
– l’aliquota contributiva datoriale media applicata;
– l’importo dell’esonero di cui si intende avvalersi.

CONDIZIONI


Trattandosi di un beneficio contributivo, il riconoscimento dell’esonero è subordinato al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, ossia:
– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di DURC;
– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.


Oltre al rispetto di tali condizioni, il riconoscimento dell’esonero è legato alla sussistenza di specifici presupposti. Il beneficio non può trovare legittima applicazione qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo di imposta, retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

COMPATIBILITÀ


L’esonero contributivo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020[1], e successive modificazioni (cd. Temporary Framework). Pertanto, è riconosciuto nel rispetto delle seguenti condizioni:
– l’importo del beneficio non può essere superiore a 2.300.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
– le imprese destinatarie non devono risultare già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
– in deroga al punto precedente, sono ammesse le microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
– il beneficio deve essere concesso entro il 30 giugno 2022.


L’esonero contributivo non è compatibile con altre agevolazioni riguardanti la contribuzione datoriale.

COMPILAZIONE UNIEMENS – SEZIONE <POSCONTRIBUTIVA>


I datori di lavoro a cui sia stato attribuito il CA “8Y”, che intendono fruire dell’esonero contributivo, devono valorizzare, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di agosto, i nomi dei lavoratori/delle lavoratrici interessate dall’esonero in oggetto valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “ESWB”, avente il significato di “Esonero contributivo per le società cooperative art 1, co. 253, L. n. 234/2021”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.


La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022.
La sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

INAIL: dal 18 luglio lo sportello digitale


Dal 18 luglio, gli utenti Inail possono usufruire dell’assistenza del personale dell’Istituto direttamente dal loro smartphone o dal computer di casa, senza doversi recare nella sede di competenza (Comunicato 18 luglio 2022).

L’Istituto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Pnrr, all’interno della Missione 1, componente 1, investimento 1.6 “Digitalizzazione grandi Pubbliche amministrazioni centrali”. Più nel dettaglio, l’Inail è stato individuato quale soggetto attuatore per la realizzazione di attività volte alla reingegnerizzazione e alla digitalizzazione di processi e servizi, in ottica full-digital e user-centric. Lo sportello digitale è una delle modalità di erogazione e fruizione dei servizi finalizzate ad aumentare flessibilità ed efficienza e si inserisce nel processo di innovazione tecnologica e culturale iniziato nel 2019 con l’adozione del modello lavorativo ibrido.
In particolare, il nuovo strumento, che sostituisce il servizio Agenda appuntamenti, è destinato a lavoratori, aziende e intermediari e consente la prenotazione e la gestione di un appuntamento, in sede o da remoto, attraverso la piattaforma Microsoft Teams. Il progetto è stato realizzato nell’ambito delle attività promosse dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri guidato dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, attraverso gli interventi finanziati dal Pnrr.
Attraverso lo sportello digitale, realizzato dalla Direzione centrale organizzazione digitale (Dcod), è possibile prenotare un appuntamento per tre diverse tipologie di servizi, a partire dalle prestazioni a tutela del lavoratore, tra le quali rientrano le indennità per inabilità temporanea, le rendite e i contenziosi per gli infortuni e le malattie professionali. La seconda tipologia di servizi prenotabili riguarda la gestione del rapporto assicurativo, che comprende sconti, rateazioni e cartelle esattoriali, mentre la terza è dedicata alla prevenzione, con i finanziamenti del bando Isi destinati alle imprese e gli sconti per le aziende che investono in sicurezza.
Dopo aver effettuato l’accesso tramite Spid, Cns o Cie nell’area del sito dedicata ai servizi online, l’utente compila i campi necessari, tra i quali una breve descrizione dell’esigenza, sceglie data e orario in cui fissare l’appuntamento, la modalità, in presenza o da remoto, e, in caso di esito positivo, riceve un messaggio di conferma. In prossimità del colloquio, viene inviato un promemoria con i dettagli della richiesta e il link per collegarsi alla chiamata. Nella sezione dedicata alle richieste effettuate, l’utente ha sempre a disposizione il riepilogo degli appuntamenti prenotati e non ancora fruiti e di quelli precedenti.


UNEBA – OO.SS. – Unisalute: Accordo per il rinnovo del piano sanitario

Firmato il 27/6/2022, tra la Compagnia assicuratrice Unisalute S.p.A. e UNEBA, FP-CGIL, FISASCAT-CISL, FP-CISL, UILTUCS-UIL, UIL-FPL, l’accordo di rinnovo, per l’annualità 2023, del Piano sanitario per i Dipendenti delle Aziende che applicano il “CCNL UNEBA”

Il presente accordo, che scade il 31/12/2023, rinnova per l’annualità 2023, il piano sanitario per i lavoratori dipendenti dalle aziende che applicano il CCNL Uneba.


Le parti convengono:


A far data dal 1° luglio 2022


– Ampliamento della rete delle strutture convenzionate di circa 400 strutture non di tipo odontoiatrico.


– Inserimento della garanzia Criticai lllness con massimale una tantum di 1.000C per il seguente elenco di patologie: NEOPLASIE MALIGNE, INFARTO MIOCARDICO ACUTO, ICTUS, TRAPIANTO DI ALCUNI ORGANI E TESSUTI, ANGIOPLASTICA CORONARICA, INTERVENTO CHIRURGICO A CARICO DELLE VALVOLE CARDIACHE, INTERVENTI CHIRURGICI A CARICO DELL’AORTA, MALATTIA DI PARKINSON, MORBO DI ALZHEIMER, PERDITA DELLA VISTA, SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA), INSUFFICIENZA RENALE CRONICA SEVERA CON NECESSITA’ DI TRATTAMENTO DIALITICO; in particolare, solo per le Neoplasie maligne, si intende riconosciuta la data di insorgenza fin dal 1° luglio 2021.


– Inserimento di una garanzia per il riconoscimento di una diaria giornaliera di 12 € per un massimo annuale di 120 giorni anche non continuativi ad annualità assicurativa, purché l’assicurato abbia raggiunto, all’interno della stessa annualità assicurativa di riferimento, i 180 giorni di malattia anche non continuativi a causa di tutte le neoplasie maligne non ricomprese nella definizione della garanzia Criticai lllness.


– Aumento del sottomassimale per i trattamenti fisioterapici da malattia da 350 € a 500 €.


A far data dal 1° gennaio 2023


– Diminuzione per la garanzia “Alta Specializzazione” della franchigia in Rete convenzionata da 30 € a 20 € per prestazione/ciclo terapia.


– Diminuzione per la garanzia “Visite specialistiche” della franchigia in Rete convenzionata da 30 € a 25 € per prestazione


– Diminuzione per la garanzia “Accertamenti diagnostici” della franchigia in Rete convenzionata da 30 € a 25 € per prestazione.


– Apertura, a partire dal 1° settembre 2022 con chiusura 31 ottobre 2022, di una nuova finestra di ingresso per i famigliari dei dipendenti già iscritti alla data di apertura della finestra, con data effetto della copertura a valere dal 1° gennaio 2023.

ASSICURAZIONI ANIA: protocollo misure per la prevenzione covid-19


Definito lo scorso 12 luglio il protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore Assicurazioni Ania.

Valutato che l’ANIA, le Compagnie, le Società di assicurazione/assistenza e le Organizzazioni Sindacali seguono costantemente con prioritaria attenzione l’evoluzione della situazione relativa alla diffusione del virus Covid-19, svolgendo responsabilmente la propria attività al fine di garantire la continuità del servizio erogato alla collettività, consapevoli che tale continuità esige come presupposto fondamentale la piena garanzia delle condizioni di salute e sicurezza per tutte le lavoratrici/lavoratori del settore e che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di adeguati livelli di protezione, anche con attenzione alle criticità che tale situazione sanitaria può comportare alla rete distributiva, anche agenziale, delle Imprese.
Le Parti intendono continuare a fornire alle Imprese del settore assicurativo e alle Società di assicurazione/assistenza indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare nei luoghi di lavoro l’efficacia delle misure precauzionali volte a contenere e a contrastare l’epidemia da Covid-19.
Pertanto è stato necessario procedere a un aggiornamento del Protocollo di settore sottoscritto il 26 aprile 2021.
L’Impresa informa tutte le lavoratrici/lavoratori, chiunque entri in azienda e la clientela, circa le disposizioni delle Autorità, anche attraverso cartellonistica, depliants informativi e comunicazioni tramite portale aziendale.


L’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tale scopo, il datore di lavoro assicura la disponibilità di mascherine FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.
Le Parti, pur consapevoli degli intervenuti mutamenti del contesto sanitario e del venir meno dello stato di emergenza, ritengono che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili.

Le nuove retribuzioni per gli operai agricoli di Perugia



Si riportano le tabelle retributive in vigore dall’1/6/2022 per gli operai agricoli e florovivaisti della provinca di Perugia con l’aumento previsto dal CCNL del 24 maggio 2022


Tabelle per gli Operai Agricoli della Provincia di Perugia dall’1/6/2022, in applicazione del CCNL 23/5/2022)






























































































































































 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

Area

Livelli

Operai a Tempo Indeterminato e Determinato

Salario

Salario Contrattuale

Terzo Elemento (30,44%) su (1)

Totale

Importo TFR (8,63%) su (1)

Totale Lordo Complessivo

Valore scatto di anzianità dal 1/7/2006 (in cifra fissa)

O.T.I. Mensile 1.742,96       1.742,96 12,78
O.T.D. Orario 10,31 3,14 13,45 0,89 14,34  
1.a O.T.I. Mensile 1.675,32       1.675,32 12,78
O.T.D. Orario 9,91 3,02 12,93 0,86 13,79  
O.T.I. Mensile 1.614,73       1.614,73 12,50
O.T.D. Orario 9,55 2,91 12,46 0,82 13,28  
O.T.I. Mensile 1.562,60       1.562,60 11,93
2.a O.T.D. Orario 9,25 2,81 12,06 0,80 12,86  
O.T.I. Mensile 1.483,69       1.483,69 11,36
O.T.D. Orario 8,78 2,67 11,45 0,76 12,21  
O.T.I. Mensile 1.356,87       1.356,87 9,89
O.T.D. Orario 8,03 2,44 10,47 0,69 11,16  
3.a O.T.D. Orario 6,26 1,91 8,17 0,54 8,71  
O.T.D. Orario 5,74 1,75 7,49 0,49 7,98  


Tabelle per gli Operai Florovivaisti della Provincia di Perugia dall’1/6/2022, in applicazione del CCNL 23/5/2022)


















































































































 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

Area

Livelli

Operai a Tempo Indeterminato e Determinato

Salario

Salario Contrattuale

Terzo Elemento (30,44%) su (1)

Totale

Importo TFR (8,63%) su (1)

Totale Lordo Complessivo

Valore scatto di anzianità dal 1/2/1983 (in cifra fissa)

O.T.I. Mensile 1.690,81       1.690,81 12,78
1.a O.T.D. Orario 10,00 3,05 13,05 0,86 13,91  
O.T.I. Mensile 1.628,83       1.628,83 12,50
O.T.D. Orario 9,64 2,93 12,57 0,83 13,40  
O.T.I. Mensile 1.578,18       1.578,18 11,93
O.T.D. Orario 9,34 2,84 12,18 0,81 12,99  
2.a O.T.I. Mensile 1.497,78       1.497,78 11,36
O.T.D. Orario 8,86 2,70 11,56 0,76 12,33  
3.a O.T.I. Mensile 1.366,74       1.366,74 9,89
O.T.D. Orario 8,09 2,46 10,55 0,70 11,25