Erogazione di fringe benefit tramite carta di debito assegnata ai dipendenti, chiarimenti AdE

Una società intende affidare la gestione del proprio piano welfare a un provider che prevede l’assegnazione dei fringe benefit tramite una carta di debito nominativa. Al riguardo, l’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire se la suddetta carta possa essere qualificata come un documento di legittimazione e possa costituire un voucher cumulativo e, in caso di risposta favorevole, se possa considerarsi esentato dall’obbligo di applicazione della ritenuta sul valore dei beni e dei servizi (Agenzia delle entrate, risposta 15 gennaio 2025, n. 5).

Ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Tuir, non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta al limite di euro 258,23, superato il quale lo stesso importo concorre interamente a formare il reddito.

Il successivo comma 3bis dell’articolo 51, stabilisce che l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

 

Negli ultimi periodi d’imposta varie disposizioni hanno modificato il predetto limite di euro 258,23 previsto nell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del Tuir.

Da ultimo, il comma 16 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024 ha previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2024 che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR. 

 

Come già chiarito nella circolare n. 28/E/2016 dell’Agenzia, la specifica disciplina delle caratteristiche e delle modalità di fruizione dei titoli di legittimazione è dettata dall’articolo 6 del decreto del MLPS di concerto con il MEF del 25 marzo  2016, il quale al comma 1 stabilisce che tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.

Pertanto, nel citato documento di prassi, i voucher di cui al citato comma 1:

  • non possono essere emessi a parziale copertura del costo della prestazione, opera o servizio e, quindi, non sono integrabili;

  • non possono rappresentare più prestazioni opere o servizi di cui all’articolo 51, comma 2, del Tuir.

I voucher hanno lo scopo di identificare il soggetto che ha diritto alla prestazione sottostante e richiedono, pertanto, la previa intestazione del titolo all’effettivo fruitore della prestazione, opera o servizio anche nei casi di utilizzo da parte dei familiari del dipendente.

L’oggetto della prestazione alla quale il titolo può dare diritto deve consistere in un bene o un servizio e, pertanto, il voucher non può essere rappresentativo di somme di denaro.

L’uso del voucher agevola l’utilizzo di strutture di soggetti terzi per erogare ai dipendenti le prestazioni e i servizi rappresentati, alle quali il datore di lavoro può fare ricorso a condizione che il dipendente non intervenga nel rapporto economico con la struttura che eroga la prestazione, potendo altrimenti configurarsi un aggiramento del divieto di erogare la prestazione in denaro ove non previsto. Anche nel caso dei voucher il dipendente assume la veste di mero destinatario della prestazione, estraneo al contratto in virtù del quale acquista il relativo diritto.

In deroga al principio in base al quale i voucher devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, il comma 2 dell’articolo 6 del decreto prevede che i beni e servizi di cui all’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di 258,23 euro.

Nella citata circolare n. 28/E/2016 è stato, inoltre, chiarito che mentre il voucher monouso deve dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio, predeterminato ab origine e definito nel valore, il voucher cumulativo può rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio, ad esempio, ad una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel ”carrello della spesa”, per un valore non eccedente 258,23 euro

 

La soglia di esenzione di euro 258,23 riguarda le sole erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle esclusioni specificatamente previste. La soglia, inoltre, deve essere verificata, anche per i voucher, con riferimento all’insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo di imposta. Qualora il valore dei fringe benefit, complessivamente erogati nel periodo d’imposta sia sotto forma di voucher che nelle modalità ordinarie superi il citato limite di 258,23 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

 

Nel caso di specie, dunque, tenuto conto dei vincoli di spesa conformi al massimale previsto dalla legislazione vigente in materia di fringe benefit e delle modalità di utilizzo della carta presso un numero determinato di esercenti nei settori preventivamente individuati dall’Istante come potenziali erogatori di fringe benefit per i propri dipendenti, l’Agenzia chiarisce che è possibile riconoscere alla carta di debito assegnata ai dipendenti dell’Istante la funzione di documento di legittimazione ai sensi del comma 3bis dell’articolo 51 del Tuir. Pertanto, l’Istante, in qualità di sostituto d’imposta, sull’importo utilizzato dai propri dipendenti per l’acquisto dei beni e servizi previsti dal piano di welfare non è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto.

CCNL Studi Prof. Revisori e Tributaristi: siglato il rinnovo



Previsti incrementi della Componente Parametrica dal 1° gennaio 2025


Lo scorso 17 dicembre è stato siglato da Inrl, Lapet, Unrl e Cisal  con l’assistenza della Cisal il rinnovo del CCNL per i dipendenti degli studi dei revisori legali e dei tributaristi e delle società di revisione.
Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2027.
Previsti incrementi della Componente Parametrica a partire dal 1° Gennaio 2025.















































Livello 1° Gennaio 2025 1° Gennaio 2026 1° Gennaio 2027
Quadro  170,52 85,26  85,26 
A1 150,50 75,25 75,25
A2  137,16  68,58  68,58 
B1 120,10 60,05  60,05 
B2  109,72 54,86 54,86
C1 97,86 48,93 48,93
C2  90,45 45,22 45,22
D1 83,03 41,52 41,52

Le Parti hanno anche predisposto le nuove tabelle per le retribuzioni territoriali minime contrattuali mensili.
Viene, inoltre, stabilita un‘indennità di vacanza contrattuale per il periodo settembre 2024 – dicembre 2024, così ripartita:
1/3  dell’importo lordo unitamente alla retribuzione del mese di febbraio 2025;
– 1/3  dell’importo lordo unitamente alla retribuzione del mese di luglio 2025;
– 1/3 dell’importo lordo unitamente alla retribuzione del mese di novembre 2025.




















































Livello  IVC Febbraio 2025 IVC Luglio2025 IVC Novembre 2025
Quadro  318,30 318,30 318,30
A1 280,93 280,93 280,93
A2  256,02 256,02 256,02
B1 224,19 224,19 224,19
 B2  204,82 204,82 204,82
C1  182,68 182,68 182,68
C2 168,84 168,84 168,84
D1 155,00 155,00 155,00
D2  138,39 138,39 138,39

Ulteriori novità sono l’integrazione di ulteriori 32 ore oltre ai permessi già monetizzati, con l’obiettivo di agevolare i tempi vita-lavoro e l’aumento dell’importo a titolo di welfare contrattuale:
– Quadro: 1.200 euro /anno (anziché 600 euro/anno);
– per tutti gli altri livelli di inquadramento: 600 euro/anno (anziché 300 euro/anno). 

CCNL Assicurazioni Anapa: sottoscritto il rinnovo contrattuale

Il rinnovo prevede un aumento pari a 99,00 euro e l’erogazione dell’Una Tantum di 950,00 euro

La First-Cisl ha comunicato, mediante nota stampa, la firma del rinnovo contrattuale delle agenzie assicurative in gestione libera. La sottoscrizione, avvenuta insieme alle altre sigle di categoria, ribadisce quanto indicato nell’intesa raggiunta a dicembre.
Nella fattispecie, il rinnovo prevede un aumento contrattuale per la figura di riferimento (terzo livello) pari a 99,00 euro e l’erogazione dell’Una Tantum di importo pari a 950,00 euro. Inoltre, insieme al sistema già previsto, viene introdotta la possibilità di fruire del premio di produzione in termini di welfare.

CCNL Sanità: non c’è l’accordo sul rinnovo

Dopo mesi di trattativa, Nursing-up, Fp-Cgil e Uil-Fpl non hanno siglato l’intesa

Dopo mesi di trattativa, lo scorso 14 gennaio, si sono incontrati l’Aran e la Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Fials, Nursind, Nursing-Up per siglare il nuovo accordo 2022-2024 relativo agli oltre 580mila dipendenti del Comparto Sanità.
L’Aran aveva previsto un aumento medio mensile di 172,00 euro, con l’obiettivo di raggiungere un accordo con i soli sindacati favorevol ed una maggioranza del 51% della rappresentanza.
Dopo una lunga trattativa, invece, le sigle sindacali Nursing-Up, Fp-Cgil e Uil-Fp non erano favorevoli alla firma dell’accordo, non raggiungendo il quorum.
Anche a livello normativo, secondo i sindacati, non si era raggiunta un’intesa idonea alla valorizzazione delle carriere ed alla valorizzazione della figura professionale degli O.SS.

CCNL Istituti sostentamento del clero: siglato il rinnovo del contratto

L’intesa ha previsto un incremento economico di 190,00 euro al terzo livello

Nei giorni scorsi è stato siglato tra Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e l’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero l’accordo di rinnovo del contratto nazionale applicato ai dipendenti dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero e degli istituti diocesani italiani su tutto il territorio nazionale.
Il rinnovo, in vigore fino al 31 dicembre 2027, ha previsto per il periodo 2025/2027 un incremento sui minimi al terzo livello di 190,00 euro, che sarà riconosciuto in 3 rate a partire dal 1° gennaio 2025 con una prima tranche di 101,22 euro. Dal punto di vista normativo tra le novità si segnala l’introduzione di un capitolo sulla prevenzione della violenza di genere e delle norme di miglior favore per le vittime di violenza, con la concessione di 3 mesi retribuiti aggiuntivi. In materia di diritto allo studio e formazione continua, sono stati introdotti i congedi per la formazione, per l’aggiornamento professionale e per la riqualificazione. In caso di lavoro agile sono state recepite le prerogative per i lavoratori in condizione di fragilità e di disabilità, nonchè il diritto alla disconnessione.
Infine, è stato istituito il Comitato paritetico sulle Pari opportunità uomo e donna che nell’arco della vigenza contrattuale dovrà attuare le misure necessarie per migliorare le condizioni di conciliazione tempi di vita e di lavoro, di accessibilità agli sviluppi e miglioramenti di carriera a parità di requisiti professionali.

Certificazione Unica e Dichiarazione annuale IVA: online i modelli definitivi

Con due nuovi provvedimenti, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione sul proprio sito la versione definitiva della “CU 2025”, insieme alle specifiche tecniche, e il “pacchetto” relativo all’Imposta sul valore aggiunto: il modello Iva e la versione semplificata “Iva base” (Agenzia delle entrate, provvedimenti 15 gennaio 2025, n. 9454 e n. 9491).

Sono stati approvati i modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2024 da presentare ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto:

  • Modello IVA/2025;

  • Modello IVA BASE/2025.

Tra le novità, il quadro “VO” che tiene conto delle opzioni per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno scelto il regime speciale e per le imprese giovanili in agricoltura che hanno adottato il regime agevolato.

II soggetti che presentano la dichiarazione per via telematica direttamente o attraverso gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli modelli dichiarativi tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025.

 

Approvata, inoltre, la Certificazione Unica “CU 2025”, relativa all’anno 2024, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

 

Novità della Cu 2025 il “bonus tredicesima”, l’indennità di importo fino a 100 euro riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e familiari.

La Cu è stata inoltre aggiornata per tenere conto delle novità che lo scorso anno hanno interessato la disciplina del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico e quella dei fringe benefit ai dipendenti.

Un apposito campo è riservato al trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale.

Il modello fa infine spazio all’imposta sostitutiva sui compensi per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario.

CCNL Elettrici Imprese Minori: approvata la piattaforma di rinnovo

I sindacati chiedono 335,00 euro sul parametro medio di riferimento

Lo scorso 13 gennaio Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil hanno approvato, con voto unanime, la proposta di piattaforma per il rinnovo del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico 2025-2027, scaduto lo scorso 31 dicembre.
La richiesta economica complessiva (TEC) avanzata dai sindacati alle controparti datoriali per il triennio è pari a 335,00 euro sul parametro medio di riferimento.
La piattaforma è  immediatamente inviata alle controparti Elettricità Futura, Utilitalia, Energia Libera per iniziare la trattativa il prima possibile.
Secondo i sindacati, diviene necessario il rinnovo del CCNL, al fine di migliorare la situazione dei salari, finalizzata al recupero del potere di acquisto delle retribuzioni e al potenziamento del welfare contrattuale. 

PMI: le nuove misure sul lavoro

Il governo ha varato un Disegno di legge che introduce semplificazioni in materia di salute e sicurezza per le piccole e medie imprese (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 14 gennaio 2025, n. 111).

Il Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese (PMI), approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 14 gennaio scorso, include alcune misure di semplificazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il testo introduce e disciplina una serie di misure di favore per affrontare le principali sfide operative che interessano questa tipologia di aziende in relazione, tra l’altro, agli eccessivi oneri amministrativi, alle difficoltà di accesso ai finanziamenti agevolati e al credito delle banche e al rafforzamento della competitività.

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti lavoristici, il provvedimento prevede che l’INAIL elabori modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, coerenti con le ridotte dimensioni delle PMI e che ne rafforzino i livelli di sicurezza.

Inoltre, viene modificato il D.Lgs.n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, disponendo che per l’attività di lavoro prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza è assicurato mediante consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un’informativa scritta che individui i rischi generali e i rischi specifici. In caso di omissione dell’obbligo informativo, il datore di lavoro è punito con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

 

CCNL Telecomunicazioni: avviata la procedura di raffreddamento

Le OO.SS. premono per il rinnovo contrattuale, superando le divergenze con la parte datoriale

Le OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno reso noto, mediante comunicato stampa del 13 gennaio 2025, che sono state avviate le procedure di raffreddamento relative al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. Nel corso dell’incontro tenutosi il 18 dicembre scorso con Asstel si è discusso di vari aspetti, tra cui l’istituto della malattia e del lavoro agile/controllo della prestazione, temi che hanno fatto registrare delle considerevoli distanze; in quanto, Asstel continua a chiedere un modello di pagamento dei primi 3 giorni di malattia con un decalage di pagamento. La maggiore distanza, però, si registra sulla parte economica, con la parte datoriale che vuole procrastinare ancora la discussione, stabilendo un incontro per il mese di febbraio. Le OO.SS. hanno affermato che, trattandosi di un contratto scaduto da 2 anni, servono risposte immediate e le lavoratrici ed i lavoratori necessitano degli aumenti salariali in linea con l’inflazione, recuperando 2 anni di ritardo segnati da fenomeni inflattivi imprevisti, che hanno pesato sul potere di acquisto. Le Sigle sindacali auspicano che il rinnovo possa avviare in tempi brevi. 

Dichiarazioni dei redditi 2025: pronte le bozze del 730 e del 770

Il Fisco si prepara alla prossima stagione dichiarativa mettendo a disposizione di cittadini e operatori un primo schema dei modelli 730/2025 e 770/2025 in vista dell’approvazione finale (Agenzia delle entrate, comunicato 14 gennaio 2025).

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato le bozze dei Modelli 730/2025 e 770/20205 con le relative istruzioni.

 

Di seguito le principali novità.

 

Modello 730

In linea con le previsioni del decreto “Adempimenti” (D.Lgs. n. 1/2024) nel Modello 730/2025 sono stati introdotti due nuovi quadri (M e T) che consentono alle persone fisiche non titolari di partita IVA di utilizzare la dichiarazione semplificata anche in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria.

Spazio, inoltre, alla rimodulazione delle aliquote per scaglioni di reddito, al nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli e alle novità in materia di tassazione delle locazioni brevi, assoggettate alla cedolare secca con aliquote differenziate.

Nel modello entra anche il “bonus tredicesima”, l’indennità di 100 euro, ragguagliata al periodo di lavoro, riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e familiari.

Aggiornate anche le regole relative al regime agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e quelle sulla rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa.

 

Modello 770

Aggiornato anche il modello 770 da utilizzare da parte dei sostituti d’imposta, nel quale sono state rimodulate le note nei quadri ST e SV e gestito, nel quadro SX, il credito correlato al “bonus tredicesima” riconosciuto dal datore di lavoro.